(CODICE CIVILE-art. 797)
                              Art. 797. 
 
                      (Garanzia per evizione). 
 
  Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per  l'evizione
che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 
    1) se ha espressamente promesso la garanzia; 
    2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 
    3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o  di
donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia  e'  dovuta  fino
alla concorrenza dell'ammontare  degli  oneri  o  dell'entita'  delle
prestazioni ricevute dal donante.