(Allegato F-art. 341)
 
                              Art. 341. 
 
  Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore  il  progresso  del
lavoro non  fosse  tale,  a  giudizio  dell'ingegnere  direttore,  da
assicurarne  il  compimento  nel  tempo   prefisso   dal   contratto,
l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data  senza  effetto,
sara', in diritto di far eseguire tutte le opere,  o  parte  soltanto
delle medesime, d'ufficio, in economia, o  per  cottimi,  n  maggiori
spese dell'impresa o sua sicurta'.