Art. 322. Doveri della societa' di revisione 1. I legali rappresentanti della societa' di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria. 2. La medesima segnalazione e' disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle societa' di revisione che sono incaricate dalle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5. 3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Nota all'art. 322: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.) concerne il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; in particolare l'art. 163 e' il seguente: «Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). - 1. La CONSOB, quando accerta gravi irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione, con riferimento a uno o piu' incarichi, puo': a) intimare alla societa' di non avvalersi nell'attivita' di revisione contabile per un periodo non superiore a due anni, del responsabile della revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita'; b) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a un anno. 2. La CONSOB dispone la cancellazione dall'albo speciale quando: a) le irregolarita' sono di particolare gravita'; b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la societa' non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB; c) la societa' non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1. 3. La CONSOB puo' altresi' disporre la cancellazione dall'albo speciale delle societa' di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi dell'art. 159. 4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale e' comunicato immediatamente alle societa' che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni dell'art. 159, comma 6.».