Art. 322. 
 
                 Doveri della societa' di revisione 
 
  1.  I  legali  rappresentanti  della  societa'  di   revisione   di
un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  che  omettono  le
comunicazioni previste dall'articolo  190,  commi  1,  2  e  4,  sono
segnalati  dall'ISVAP  alla  CONSOB   ai   fini   dell'adozione   dei
provvedimenti   di   cui   all'articolo   163   del    testo    unico
dell'intermediazione finanziaria. 
  2. La medesima segnalazione e' disposta nei  confronti  dei  legali
rappresentanti delle societa' di revisione che sono incaricate  dalle
societa'  che  controllano   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono  le
comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5. 
  3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati. 
 
          Nota all'art. 322: 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.  71,
          S.O.)  concerne  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52»;  in
          particolare l'art. 163 e' il seguente: 
              «Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). - 1. La CONSOB,
          quando  accerta  gravi  irregolarita'   nello   svolgimento
          dell'attivita' di revisione, con riferimento a uno  o  piu'
          incarichi, puo': 
                a)  intimare   alla   societa'   di   non   avvalersi
          nell'attivita' di revisione contabile per  un  periodo  non
          superiore a due  anni,  del  responsabile  della  revisione
          contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita'; 
                b) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi
          di revisione contabile per un periodo non  superiore  a  un
          anno. 
              2.  La  CONSOB  dispone  la   cancellazione   dall'albo
          speciale quando: 
                a) le irregolarita' sono di particolare gravita'; 
                b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione
          nell'albo  speciale  e   la   societa'   non   provvede   a
          ripristinarli entro il termine, non superiore a  sei  mesi,
          assegnato dalla CONSOB; 
                c)  la  societa'  non  ottempera   ai   provvedimenti
          indicati nel comma 1. 
              3. La CONSOB puo' altresi'  disporre  la  cancellazione
          dall'albo speciale delle societa' di revisione che  per  un
          periodo continuativo di  cinque  anni  non  abbiano  svolto
          incarichi di revisione  comunicati  alla  CONSOB  ai  sensi
          dell'art. 159. 
              4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo  speciale
          e  quelli  previsti  dal  comma  1  sono  comunicati   agli
          interessati  e  al  Ministero  di   grazia   e   giustizia;
          quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti  adottati
          nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  nel  registro  dei
          revisori contabili. 
              5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale
          e'  comunicato  immediatamente  alle  societa'  che   hanno
          conferito  l'incarico  di  revisione.   Si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 159, comma 6.».