Art. 652 
 
                               Rinvii 
 
1. Gli ufficiali che, per  comprovata  infermita'  temporanea  o  per
gravissime  documentate  ragioni   di   carattere   privato   o   per
sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal Capo di
stato maggiore dell'Aeronautica militare, non possono frequentare  il
corso di stato maggiore al quale  sono  assegnati,  ovvero,  per  gli
stessi motivi, devono assentarsene per un periodo di tempo  superiore
a  un  terzo  della  durata  prevista,  sono  rinviati  a  un   corso
successivo. 
2. Gli ufficiali frequentatori che, per i motivi indicati  nel  comma
1, non possono sostenere gli  accertamenti  finali  del  corso,  sono
rinviati a una sessione di recupero, da fissarsi dal  Capo  di  stato
maggiore  dell'Aeronautica  militare,  su  proposta  del   comandante
dell'istituto di formazione.