Art. 477. 
                       Incarichi di presidenza 
 
  1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli  istituti  e
nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei  artistici  e  negli
istituti  d'arte  sono  conferiti,  a   domanda,   ogni   anno,   dal
provveditore agli studi in base ad apposite  graduatorie  provinciali
di merito distintamente formate per i  vari  tipi  di  presidenza  da
conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella
italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. 
  2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore  agli
studi compila due distinte graduatorie: 
    a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi  nelle
graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli  istituti
del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano; 
    b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che
abbiano i requisiti richiesti per la  partecipazione  ai  concorsi  a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo  tipo  di
quello al  cui  incarico  di  presidenza  aspirano.  La  domanda  per
l'iscrizione nelle suddette graduatorie  puo'  essere  presentata  al
solo  provveditorato  agli  studi   della   provincia   nella   quale
l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di  cui  alla  lettera  a)
sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto
conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu' di una
partecipazione, con il punteggio piu' favorevole, cui e' aggiunta una
adeguata valutazione per  ciascuna  delle  idoneita'  conseguite  nei
concorsi a posti di preside  negli  istituti  del  medesimo  tipo  di
quello  al  cui  incarico  di  presidenza  aspirano.   La   votazione
conseguita al  concorso  e'  rapportata  a  100.  Con  ordinanza  del
Ministro  della  pubblica  istruzione  sono   determinati,   per   la
fissazione  del  punteggio  complessivo,  gli  altri   titoli   degli
aspiranti  di  cui  alla  suddetta  lettera  a),  maturati  dopo   la
partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di  preside,
nonche' la tabella di valutazione  dei  titoli  stessi.  La  medesima
ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di  cui  alla
lettera b), nonche' la tabella di valutazione  dei  titoli  stessi  e
fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata  della
compilazione delle graduatorie. 
  3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si
da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del  comma  2,
se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui
alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza  si  verifichi
nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un  docente
scelto tra quelli in servizio  nella  scuola  interessata,  dando  la
precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma
2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non  si
da' luogo a conferimento  di  incarico  di  presidenza  ad  aspiranti
trasferiti per incompatibilita' ambientale o  che  abbiano  riportato
una sanzione disciplinare superiore alla censura e  non  siano  stati
riabilitati.