Art. 478. Sostituzione docenti assenti 1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto. 2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di attivita', si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.