Art. 479. 
                       Docenti in soprannumero 
 
  1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sulla  base   degli
specifici accordi contrattuali di cui  all'articolo  470,  determina,
con propria ordinanza,  i  criteri  di  utilizzazione  del  personale
esuberante, nel rispetto di quanto stabilito  dagli  articoli  461  e
seguenti, nonche' delle  norme  recate,  in  materia,  dai  contratti
collettivi. 
  2. Con la medesima  ordinanza  sono  impartite  disposizioni  volte
espressamente    a    disporre    l'utilizzazione    del    personale
soprannumerario di educazione tecnica e di  educazione  fisica  nelle
scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei  docenti  di
discipline diverse assenti sino a dieci giorni. 
  3. Il personale docente delle scuole materne,  qualora  si  abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza,  e'  utilizzato
nei limiti del soprannumero, purche'  sia  provvisto  di  diploma  di
istituto  magistrale,  in  posti   di   insegnamento   nelle   scuole
elementari. Il predetto personale, se fornito del  prescritto  titolo
di studio, e' utilizzato, sempre nel limite del  soprannumero,  nelle
scuole medie e negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti  d'arte,  in
cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui  da'  accesso  il
titolo di studio posseduto. Per il personale docente  soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio. 
  4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora,  dopo  la
completa attuazione del  nuovo  ordinamento,  con  riferimento  anche
all'introduzione da esso prevista  dell'insegnamento  di  una  lingua
straniera,  si  abbiano  situazioni  di  soprannumero  nel  ruolo  di
appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero nelle  scuole
medie e negli istituti e scuole di istruzione  secondaria  superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli  istituti  d'arte,  in  cattedre
corrispondenti alle classi di  concorso  per  le  quali  il  predetto
personale sia provvisto del  prescritto  titolo  di  studio.  Per  il
personale docente soprannumerario l'utilizzazione e'  disposta  anche
d'ufficio. 
  5. Nell'ambito della scuola media e  degli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano  situazioni
di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei  limiti
del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine  e  grado,
in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle  di
titolarita', purche' sia provvisto del prescritto titolo  di  studio.
Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore puo' essere  utilizzato  anche  nella
scuola   media.   Per   il    personale    docente    soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio. 
  6. Le utilizzazioni in scuole di  grado  inferiore  possono  essere
disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui  al  comma
5. Parimenti a  domanda  possono  essere  disposte  utilizzazioni  in
provincia diversa da quella di titolarita'. 
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione   sono
individuati     gli     insegnamenti     tecnico-professionali      o
artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per  i
quali non e' possibile disporre utilizzazioni di  titolari  di  altri
insegnamenti. 
  8. Le utilizzazioni  disposte  nell'anno  precedente,  su  posti  e
cattedre che rimangano  vacanti  e  disponibili  dopo  le  operazioni
relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono
prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purche'
permanga la  situazione  di  soprannumerarieta'  che  ha  dato  luogo
all'utilizzazione  e  sempre  che  non  possa  procedersi   a   nuova
utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti  e  cattedre  non
sono disponibili per nuove nomine in ruolo. 
  9. Per le utilizzazioni del personale docente  in  soprannumero  si
applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455.