Art. 480. 
        Inquadramenti in profili professionali amministrativi 
 
  1. Il personale docente, appartenente a ruoli  in  cui  si  abbiano
situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed  i  passaggi  di
cui  all'articolo  479,  puo'  essere  inquadrato,   a   domanda   da
presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita',
nelle qualifiche funzionali e nei  profili  professionali  dei  ruoli
dell'amministrazione  centrale  e   dell'amministrazione   scolastica
periferica della pubblica istruzione. 
  2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a
frequentare un corso di formazione avente  ad  oggetto  l'ordinamento
dei servizi dell'amministrazione scolastica. 
  3. Il personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  di  ruolo
nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia  utilizzato,  alla  data
del 15 novembre 1992, data  di  entrata  in  vigore  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421,  presso  gli  uffici  regionali  e  provinciali
dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione,
puo' essere inquadrato, a domanda,  da  presentarsi  al  provveditore
agli  studi  della  provincia  di   titolarita',   nelle   qualifiche
funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1. 
  4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su
posti disponibili nei limiti  delle  dotazioni  organiche  costituite
cumulativamente  dalle  tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio
1991, e successive  modificazioni,  e  per  le  sedi  che  presentino
disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla
predetta tabella B e' comunque reso  indisponibile  per  gli  accessi
tramite   concorsi   fino   a   quando   permarranno   le   posizioni
soprannumerarie di cui al comma 1. 
  5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine  di  graduatorie
risultanti  dalla  valutazione  dell'intera  anzianita'  di  servizio
riconosciuta nella qualifica  di  provenienza.  Le  graduatorie  sono
compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza  del  Ministro
della pubblica istruzione. 
  6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato  in  qualifiche
funzionali in corrispondenza di quanto  previsto  dalla  tabella  che
segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici,  dell'anzianita'
maturata  nella  qualifica  di  provenienza;  viene  fatta  salva  la
posizione economica gia' acquisita per  stipendio  ed  indennita'  di
funzione, attribuendosi all'interessato, oltre  allo  stipendio  base
della  qualifica  funzionale   nella   quale   e'   inquadrato,   una
retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla
differenza  fra  lo  stipendio  in  godimento  e  quello   di   nuova
attribuzione. 
 
                                        Qualifica Qualifica 
                                        funzionale funzionale 
                                       nella scuola nei Ministeri --- 
                                          --- 
  Personale appartenente al ruolo dei 
  docenti laureati . . . . . . . . . . . VII VII 
Personale appartenente al ruolo dei 
  docenti diplomati. . . . . . . . . . . VI VI 
Personale amministrativo, tecnico ed 
  ausiliario . . . . . . . . . . . . . . V VI 
                                          IV IV 
                                          III III 
 
  7. Agli inquadramenti di  cui  al  presente  articolo  si  provvede
prioritariamente  rispetto  a  quelli   effettuati   in   base   alle
disposizioni di  carattere  generale  in  materia  di  mobilita'  dei
dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29, e successive modificazioni, che  comunque  restano  confermate
per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3. 
 
          Note all'art. 480:
             -  La  legge  n.  421/1992 reca delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale;  in base ad essa e' stato emanato il
          piu' volte citato decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
          29.   Il  richiamo  serve  qui  soltanto  come  riferimento
          temporale.
             - Le tabelle a) e b) allegate al D.P.C.M. 27 luglio 1987
          definiscono   le   dotazioni   organiche    degli    uffici
          dell'amministrazione    centrale   e   dell'amministrazione
          scolastica periferica.
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'rt. 447.