Art. 481. 
                           S o s t e g n o 
 
  1. Ai fini della copertura  dei  posti  di  sostegno  nella  scuola
dell'obbligo, dopo  le  operazioni  di  utilizzazione  del  personale
docente di ruolo fornito del prescritto titolo  di  specializzazione,
si procede all'accantonamento di un numero di  posti  pari  a  quello
necessario per le nomine del personale docente non di  ruolo  fornito
del prescritto titolo di specializzazione. 
  2. Effettuato  l'accantonamento  dei  posti  di  cui  al  comma  1,
nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di
ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione. 
  3.  Dopo  le  operazioni   di   cui   al   comma   2   si   procede
all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per
il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al  comma
1.