Art. 483. Mobilita' del personale direttivo e docente privo della vista 1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale. 2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalita', il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti. 3. Detto personale e' impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva. 4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.