(Codice della navigazione-art. 874)
                              Art. 874. 
                    (Dichiarazione di esercente). 
 
  Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente  farne
dichiarazione, nelle  forme  e  con  le  modalita'  prescritte  negli
articoli 268 a 270, al direttore di  aeroporto  nella  circoscrizione
del quale e' l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,  o  se
trattasi  di  aliante   libratore   alla   Reale   unione   nazionale
aeronautica. 
 
  Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se  l'esercente
non provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.