Art. 875.
(Pubblicita' della dichiarazione).
La dichiarazione di esercente deve essere trascritta nel registro
tenuto dal direttore di aeroporto competente ai sensi dell'articolo
precedente ed annotata sul certificato di immatricolazione.
Per gli alianti libratori la dichiarazione di esercente e'
trascritta nel registro matricolare tenuto dalla Reale unione
nazionale aeronautica.
Quando l'aeromobile trovasi fuori dell'aerodromo di abituale
ricovero, il direttore di aeroporto esegue la trascrizione nel
registro, e ne da' comunicazione telegrafica, a spese del
richiedente, al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare del
luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto,
perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato
d'immatricolazione.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le
annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le
risultanze del registro.