(Codice della navigazione-art. 875)
                              Art. 875. 
                 (Pubblicita' della dichiarazione). 
 
  La dichiarazione di esercente deve essere trascritta  nel  registro
tenuto dal direttore di aeroporto competente ai  sensi  dell'articolo
precedente ed annotata sul certificato di immatricolazione. 
 
  Per  gli  alianti  libratori  la  dichiarazione  di  esercente   e'
trascritta  nel  registro  matricolare  tenuto  dalla  Reale   unione
nazionale aeronautica. 
 
  Quando  l'aeromobile  trovasi  fuori  dell'aerodromo  di   abituale
ricovero, il  direttore  di  aeroporto  esegue  la  trascrizione  nel
registro,  e  ne  da'  comunicazione   telegrafica,   a   spese   del
richiedente, al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare  del
luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il  quale  e'  diretto,
perche'   sia   ivi   eseguita    l'annotazione    sul    certificato
d'immatricolazione. 
 
  In caso di discordanza  tra  le  trascrizioni  nel  registro  e  le
annotazioni  sul  certificato   d'immatricolazione,   prevalgono   le
risultanze del registro.