Art. 878.
(Responsabilita' dell'esercente).
L'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle
obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda
l'aeromobile e la spedizione.
Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del
comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti
negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi che la legge
impone al comandante quale capo della spedizione.