(Codice della navigazione-art. 878)
                              Art. 878. 
                  (Responsabilita' dell'esercente). 
 
  L'esercente e'  responsabile  dei  fatti  dell'equipaggio  e  delle
obbligazioni  contratte   dal   comandante,   per   quanto   riguarda
l'aeromobile e la spedizione. 
 
  Tuttavia l'esercente non risponde  dell'adempimento  da  parte  del
comandante degli obblighi di assistenza  e  di  salvataggio  previsti
negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi  che  la  legge
impone al comandante quale capo della spedizione.