(CODICE CIVILE-art. 801)
                              Art. 801. 
 
                  (Revocazione per ingratitudine). 
 
  La  domanda  di  revocazione  per  ingratitudine  non  puo'  essere
proposta che quando il donatario ha commesso uno dei  fatti  previsti
dai numeri 1, 2 e 3  dell'art.  463,  ovvero  si  e'  reso  colpevole
d'ingiuria grave verso il donante o  ha  dolosamente  arrecato  grave
pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli
alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.