(CODICE CIVILE-art. 803)
                              Art. 803. 
 
             (Revocazione per sopravvenienza di figli). 
 
  Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di  avere  figli  o
discendenti  legittimi  al  tempo  della  donazione,  possono  essere
revocate  per  la  sopravvenienza  o  l'esistenza  di  un  figlio   o
discendente legittimo del donante. Possono  inoltre  essere  revocate
per il riconoscimento di un figlio naturale,  fatto  entro  due  anni
dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della  donazione  il
donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. 
 
  La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante
era gia' concepito al tempo della donazione.