(CODICE CIVILE-art. 804)
                              Art. 804. 
 
                       (Termine per l'azione). 
 
  L'azione di revocazione per sopravvenienza  di  figli  deve  essere
proposta entro cinque  anni  dal  giorno  della  nascita  dell'ultimo
figlio o discendente legittimo ovvero  della  notizia  dell'esistenza
del figlio o discendente,  ovvero  dell'avvenuto  riconoscimento  del
figlio naturale. 
 
  Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione  dopo  la  morte
del figlio o del discendente.