(CODICE CIVILE-art. 805)
                              Art. 805. 
 
                      (Donazioni irrevocabili). 
 
  Non  possono  revocarsi  per   causa   d'ingratitudine,   ne'   per
sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in
riguardo di un determinato matrimonio.