(CODICE CIVILE-art. 807)
                              Art. 807. 
 
                    (Effetti della revocazione). 
 
  Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di  figli,
il donatario deve restituire i  beni  in  natura,  se  essi  esistono
ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda. 
 
  Se il donatario ha alienato i beni,  deve  restituirne  il  valore,
avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire
dal giorno della domanda stessa.