(CODICE CIVILE-art. 808)
                              Art. 808. 
 
                  (Effetti nei riguardi dei terzi). 
 
  La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli  non
pregiudica i terzi che hanno acquistato  diritti  anteriormente  alla
domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. 
 
  Il  donatario,  che  prima  della  trascrizione  della  domanda  di
revocazione ha costituito  sui  beni  donati  diritti  reali  che  ne
diminuiscono  il  valore,  deve   indennizzare   il   donante   della
diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.