Art. 366. Le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859, n.° 3754, sull'ordinamento del Genio civile sono per ora mantenute in vigore, in quanto non siano o modificate da disposizioni gia' emanate, o contrarie alla presente legge. Al principio dell'anno 1866 il Governo del Re presentera' al Parlamento un progetto di legge per il definitivo ordinamento del corpo reale del Genio civile, e per il ruolo normale del personale.