Art. 656 
 
                  Rinvio della frequenza del corso 
 
1.  Per  gli  ufficiali  ammessi  al  corso  d'istituto  puo'  essere
disposto, con determinazione del Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi
di servizio, per comprovata infermita' o,  a  domanda,  per  gravi  e
documentati motivi di carattere privato. 
2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermita', gli ufficiali
per i quali e' stato disposto il  rinvio  della  frequenza  al  corso
successivo  possono  ottenere   solo   un   ulteriore   rinvio,   con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
motivi di servizio o, a domanda, per gravi e  documentati  motivi  di
carattere privato.