Art. 657 Modalita' di svolgimento 1. Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che provvede, altresi', ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il corso puo' essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, e in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego. 4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in piu' sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica e' designato un ufficiale di grado non inferiore a maggiore con il compito di seguire le attivita' addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale. 5. Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale. 6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso e' accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte e interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie devono essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza e' effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all'articolo 658 comma 1, lettera c). La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame finale, e' espressa in trentesimi e frazione millesimale ed e' definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che devono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso. 7. L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalita' di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 659. 8. Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell'esame finale, nonche' il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito. 9. La graduatoria finale e' approvata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed e' pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.