Art. 657 
 
                      Modalita' di svolgimento 
 
1. Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite
annualmente dal Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri  che
provvede, altresi', ad  approvare  la  pianificazione  didattica  del
corso stesso, di durata  non  superiore  a  sei  mesi  di  frequenza,
comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame
finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato
maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, il Comandante generale  si  avvale  dell'Ufficio  addestramento  e
regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 
2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla  base  delle
direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
3. Il corso puo' essere  articolato  in  fasi  di  frequenza,  svolte
presso la scuola ufficiali carabinieri, e in fasi per corrispondenza,
svolte presso i reparti di impiego. 
4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per  lo  svolgimento  delle
fasi di frequenza e di  quelle  per  corrispondenza,  possono  essere
ripartiti, in relazione al numero, in piu' sessioni  didattiche.  Per
ogni sessione didattica  e'  designato  un  ufficiale  di  grado  non
inferiore  a  maggiore  con  il  compito  di  seguire  le   attivita'
addestrative, favorendo  l'apprendimento  individuale  e  collettivo,
specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale. 
5. Ai frequentatori del  corso  possono,  inoltre,  essere  assegnati
studi e ricerche  sulle  materie  di  insegnamento  o  su  specifiche
tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali,  e
l'approfondimento      di      problematiche       di       carattere
tecnico-professionale. 
6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso e' accertato
mediante  elaborati  svolti  nelle  fasi  per  corrispondenza,  prove
scritte e interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse
materie di insegnamento. Tali materie  devono  essere  articolate  in
almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di  frequenza
e  di  quelle  per  corrispondenza  e'  effettuata   la   valutazione
complessiva del profitto  dagli  stessi  docenti  che  compongono  la
commissione  di  cui  all'articolo  658  comma  1,  lettera  c).   La
valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame  finale,
e' espressa in trentesimi e frazione millesimale ed e' definita dalla
media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che  devono
essere  almeno  due,   riportate   in   ciascuna   materia   prevista
dall'ordinamento didattico del corso. 
7. L'esame finale consiste in una prova orale  su  materie  che  sono
state oggetto di  studio  durante  il  corso.  Per  le  modalita'  di
valutazione  e  di  espressione  del  punteggio   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 659. 
8. Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono  comunicate
tutte le valutazioni effettuate durante  la  frequenza  del  corso  e
nell'esame finale, nonche' il punteggio finale del corso, determinato
sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata  nella
graduatoria finale di merito. 
9.  La  graduatoria  finale  e'  approvata  dal  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri ed e' pubblicata nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa.