Art. 658 
 
                         Commissione d'esame 
 
1.  La  commissione  esaminatrice  per  la  prova   orale,   nominata
annualmente dal Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  e'
composta: 
a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente; 
b)  dal  comandante  del  reparto  corsi   della   scuola   ufficiali
carabinieri, vice presidente; 
c) da ufficiali superiori  dell'Arma  dei  carabinieri  o  insegnanti
civili, docenti presso la  scuola  ufficiali  carabinieri  o  esperti
nelle materie di esame, in qualita' di membri effettivi per  ciascuna
delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non  superiore  a
undici. 
2. Sono nominati, inoltre,  due  ufficiali  superiori  dell'Arma  dei
carabinieri in qualita' di membri  supplenti,  che  subentrano  nella
commissione in caso di impedimento dei membri effettivi. 
3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente  della
commissione   esaminatrice,   la   sostituzione   e'   disposta   con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
4. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano  tra  i  membri
effettivi  della  commissione  esaminatrice  svolge  le  funzioni  di
segretario.