Art. 658 Commissione d'esame 1. La commissione esaminatrice per la prova orale, nominata annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e' composta: a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente; b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri, vice presidente; c) da ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o insegnanti civili, docenti presso la scuola ufficiali carabinieri o esperti nelle materie di esame, in qualita' di membri effettivi per ciascuna delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non superiore a undici. 2. Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri in qualita' di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi. 3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione e' disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 4. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.