Art. 660 Dimissioni dal corso 1. E' dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore rimasto assente per piu' di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica. 2. L'ufficiale dimesso e' ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 656, comma 2.