Art. 660 
 
                        Dimissioni dal corso 
 
1. E' dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore rimasto assente per
piu' di un terzo delle giornate addestrative  di  frequenza  previste
dalla programmazione didattica. 
2. L'ufficiale dimesso e' ammesso alla frequenza del corso successivo
e nei suoi confronti si applica l'articolo 656, comma 2.