Art. 661 
 
                       Ammissioni particolari 
 
1. Al corso  d'istituto  possono  partecipare,  a  domanda  e  previa
autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali  di
Forze armate e di Forze di polizia estere. 
2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme  previste
dal presente capo per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facolta' di
limitare per gli ufficiali di Forze armate  e  di  Forze  di  polizia
estere la partecipazione a  determinate  attivita'  didattiche  e  la
consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal  caso,
attivita' didattiche alternative.