Art. 661 Ammissioni particolari 1. Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere. 2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente capo per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facolta' di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attivita' didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attivita' didattiche alternative.