Art. 126. 
 
  Qualora per esigenze tecniche  le  aperture  di  alimentazione  dei
frantoi, dei disintegratori e  delle  macchine  simili,  non  possano
essere provviste di protezioni fisse complete in conformita' a quanto
stabilito nell'art. 73, possono essere adottate protezioni rimovibili
o spostabili, le quali debbono essere rimesse  al  loro  posto  o  in
posizione di difesa non appena sia cessata  la  esigenza  che  ne  ha
richiesto la rimozione. 
  In ogni caso il posto di lavoro o di manovra  dei  lavoratori  deve
essere  sistemato  o  protetto  in  modo  da  evitare  cadute   entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.