Art. 881.
(Pubblicita' della procura).
La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione
autenticata del proponente, e le successive modifiche e la revoca
devono essere depositate presso la direzione dell'aeroporto, nella
cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni,
per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Qualora non sia adempiuta la pubblicita' predetta la rappresentanza
del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti
dall'articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le
limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi
che i terzi ne erano conoscenza al momento in cui fu concluso
l'affare.