(Codice della navigazione-art. 881)
                              Art. 881. 
                    (Pubblicita' della procura). 
 
  La  procura  conferita  al   caposcalo,   con   la   sottoscrizione
autenticata del proponente, e le successive  modifiche  e  la  revoca
devono essere depositate presso la  direzione  dell'aeroporto,  nella
cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le  sue  attribuzioni,
per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le  norme
stabilite dal regolamento. 
 
  Qualora non sia adempiuta la pubblicita' predetta la rappresentanza
del  caposcalo  si  reputa  generale   entro   i   limiti   stabiliti
dall'articolo  precedente  e  non  sono  opponibili   ai   terzi   le
limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il  mandante  provi
che i terzi ne  erano  conoscenza  al  momento  in  cui  fu  concluso
l'affare.