Art. 527. (Art. 107 del Testo Unico) La distanza di sicurezza tra due veicoli (deve essere sempre commisurata alla velocita', alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entita' del carico, nonche' ad ogni altra circostanza influente. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e, l'inizio della fermata. Allorche' sono in azione macchine sgombraneve la distanza di sicurezza di almeno m. 20 va intesa tra la macchina operatrice e il primo veicolo che segue. I veicoli marcianti in senso opposto sono tenuti a procedere con la massima prudenza e cautela evitando di intralciare il lavoro delle macchine e, se necessario, ad arrestarsi.