(Codice Penale-art. 157)
                              Art. 157. 
 
           (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). 
 
  La prescrizione estingue il reato decorso il  tempo  corrispondente
al massimo della pena edittale stabilita dalla legge  e  comunque  un
tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto  e  a  quattro
anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti  con  la  sola
pena pecuniaria. 
 
  Per determinare il tempo necessario a prescrivere  si  ha  riguardo
alla pena stabilita dalla legge per il  reato  consumato  o  tentato,
senza tener conto della diminuzione per le circostanze  attenuanti  e
dell'aumento  per  le  circostanze  aggravanti,  salvo  che  per   le
aggravanti per le quali  la  legge  stabilisce  una  pena  di  specie
diversa da quella ordinaria e per quelle  ad  effetto  speciale,  nel
qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di  pena  previsto  per
l'aggravante. 
 
  Non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  69  e  il  tempo
necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma. 
 
  Quando  per  il  reato  la  legge   stabilisce   congiuntamente   o
alternativamente  la  pena  detentiva  e  la  pena  pecuniaria,   per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva. 
 
  Quando per il reato la legge  stabilisce  pene  diverse  da  quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. 
 
  I termini di cui ai commi che  precedono  sono  raddoppiati  per  i
reati di cui agli articoli ((375, terzo comma,)) 449, 589, secondo  e
terzo comma, e 589-bis, nonche' per i reati di cui  all'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini  di
cui ai commi che precedono sono altresi' raddoppiati per i delitti di
cui al  titolo  VI-bis  del  libro  secondo,  per  il  reato  di  cui
all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del
titolo XII del libro II e di cui agli articoli  609-bis,  609-quater,
609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti  la  sussistenza  delle
circostanze attenuanti  contemplate  dal  terzo  comma  dell'articolo
609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. 
 
  La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. 
 
  La prescrizione non estingue i reati per i quali la  legge  prevede
la pena  dell'ergastolo,  anche  come  effetto  dell'applicazione  di
circostanze aggravanti. 
                                                    (199)(208a) (254) 
 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275  (in
G.U.  1ª  s.s.  6/6/1990,  n.  23)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui  non  prevede
che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato. 
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AGGIORNAMENTO (199) 
  La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2
e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2  del  codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le  disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti  e  ai  processi  in
corso se i nuovi termini di prescrizione  risultano  piu'  lunghi  di
quelli previgenti. 
  Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu' brevi, le stesse si applicano  ai  procedimenti  e  ai
processi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'  dei
processi gia' pendenti in grado di appello o  avanti  alla  Corte  di
cassazione". 
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AGGIORNAMENTO (208a) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23  ottobre  -
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª  s.s.  26/11/2006,  n.  47),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  3
della L. 5 dicembre 2005, n.  251  (che  ha  modificato  il  presente
articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia'  pendenti  in
primo grado ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento, nonche'". 
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AGGIORNAMENTO (254) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143  (in
G.U.  1ª  s.s.  4/6/2014,  n.  24)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del sesto comma del presente articolo nella  parte  in
cui prevede che i termini di cui ai  precedenti  commi  del  medesimo
articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo.