(CODICE CIVILE-art. 156)
                              Art. 156. 
 
 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. 
 
  Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del
coniuge cui  non  sia  addebitabile  la  separazione  il  diritto  di
ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri. 
 
  L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato. 
 
  Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e seguenti. 
 
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,   COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
 
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,   COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
 
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,   COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
 
  Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in
G.U. 1a s.s. 28/5/1966,  n.  131),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice  civile,  nella
parte in cui pone a carico  del  marito,  in  regime  di  separazione
consensuale  senza  colpa  di  nessuno  dei  coniugi,  l'obbligo   di
somministrare alla moglie tutto cio' che  e'  necessario  ai  bisogni
della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970,  n.
128  (in  G.U.  1a   s.s.   15/7/1970,   n.   177),   ha   dichiarato
"illegittimita'  costituzionale  dell'art.  156,  quinto  comma,  del
codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della  moglie  a
non usare il cognome del marito, in regime di separazione  per  colpa
di quest'ultimo,  nel  caso  che  da  quell'uso  possa  derivarle  un
pregiudizio". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in
G.U. 1a s.s. 24/4/1974,  n.  107),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, primo comma, del  codice  civile  nella
parte in cui, disponendo che per i coniugi  consensualmente  separati
perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non limita  quest'ultimo  al
dovere di astenersi da quei comportamenti che,  per  il  concorso  di
determinate circostanze, siano idonei  a  costituire  ingiuria  grave
all'altro coniuge".