(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 167)
                              Art. 167. 
                       (Comparsa di risposta) 
 
  Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le  sue
difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti
dall'attore  a  fondamento  della  domanda,   indicare   le   proprie
generalita' e il codice fiscale, i mezzi  di  prova  di  cui  intende
valersi e i  documenti  che  offre  in  comunicazione,  formulare  le
conclusioni. (171) ((173)) 
 
  A  pena  di  decadenza   deve   proporre   le   eventuali   domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non  siano
rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o  risulta  assolutamente  incerto
l'oggetto o il titolo  della  domanda  riconvenzionale,  il  giudice,
rilevata la nullita', fissa al convenuto un  termine  perentorio  per
integrarla. Restano ferme le decadenze maturate  e  salvi  i  diritti
acquisiti anteriormente alla integrazione. (113a) (115) (116) 
 
  Se intende chiamare un terzo in  causa,  deve  farne  dichiarazione
nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269. 
                                                            (67) (72) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995. 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente
articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
  - (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui  ai
commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),  e-bis)  ed  e-ter),
3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti  alla  data
del 1° gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma  3-quinquies)   che   "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter),  3-bis,  e  3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e  si  applicano  ai
procedimenti instaurati successivamente a tale  data  di  entrata  in
vigore". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera  a),  entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti  instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore". 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".