Art. 329. 
                         Obbligo del segreto 
  1. Gli atti di indagine compiuti dal  pubblico  ministero  e  dalla
polizia  giudiziaria  ,  le  richieste  del  pubblico  ministero   di
autorizzazione al compimento di atti  di  indagine  e  gli  atti  del
giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti  dal  segreto
fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza  e,  comunque,
non oltre la chiusura delle indagini preliminari. (253)  (260)  (263)
(267) (270) (275) 
  2. Quando e' ((strettamente)) necessario per la prosecuzione  delle
indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione
di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti  pubblicati
sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 
  3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a  norma
del comma 1, il pubblico ministero, in  caso  di  necessita'  per  la
prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: 
    a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando  l'imputato  lo
consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini
riguardanti altre persone; 
    b) il divieto di  pubblicare  il  contenuto  di  singoli  atti  o
notizie specifiche relative a determinate operazioni. (5) 
--------------- 
  AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 19 marzo 1990, n. 55, come  modificata  dal  D.L.  31  maggio
1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991,
n. 221 ha disposto (con l'art- 15-bis, comma 2) che "Nei casi in  cui
per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi
connessi  sia  pendente  procedimento  penale,   il   prefetto   puo'
richiedere  preventivamente   informazioni   al   procuratore   della
Repubblica competente, il  quale,  in  deroga  all'articolo  329  del
codice di procedura penale, comunica tutte le  informazioni  che  non
ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (267) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  14
giugno 2019, n. 53 ha disposto  (con  l'art.  9,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 dicembre 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (270) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 161,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art.  9,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4,  5  e  7  si  applicano  ai
procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (275) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2020, n. 28 ha disposto  (con  l'art.  9,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4,  5  e  7  si  applicano  ai
procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".