Art. 362. 
                     Assunzione di informazioni 
 
  1. Il pubblico ministero  assume  informazioni  dalle  persone  che
possono riferire circostanze  utili  ai  fini  delle  indagini.  Alle
persone gia' sentite dal difensore o dal suo  sostituto  non  possono
essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle  risposte
date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,
199, 200, 201, 202 e 203. 
  1-bis. Nei procedimenti per i  delitti  di  cui  all'articolo  351,
comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni
da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia
o in psichiatria infantile. Allo stesso  modo  provvede  quando  deve
assumere  sommarie  informazioni  da  una   persona   offesa,   anche
maggiorenne, in condizione di  particolare  vulnerabilita'.  In  ogni
caso assicura che la persona offesa particolarmente  vulnerabile,  in
occasione  della  richiesta  di  sommarie  informazioni,  non   abbia
contatti con la persona sottoposta ad indagini  e  non  sia  chiamata
piu'  volte  a  rendere  sommarie  informazioni,   salva   l'assoluta
necessita' per le indagini. 
  1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo  575
del codice penale, nella forma ((tentata, aggravato  ai  sensi  degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,  primo  comma,
numero 1, e secondo comma, del  medesimo  codice  e  per  il  delitto
previsto  dall'articolo  577-bis  del  codice  penale,  nella   forma
tentata, nonche')) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 572, ((593-ter,  nell'ipotesi  aggravata  di  cui  al  sesto
comma,)) 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies  ((,
612-bis e 612-ter)) del codice penale, ovvero dagli  articoli  582  e
583-quinquies del codice penale  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2,  5  e  5.1,  ((577,  primo
comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma)), del medesimo
codice, il  pubblico  ministero  assume  informazioni  dalla  persona
offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza,  entro  il
termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di  reato,  salvo
che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori  di  anni
diciotto o della riservatezza delle  indagini,  anche  nell'interesse
della persona offesa. ((Il pubblico ministero provvede  personalmente
all'audizione quando la persona  offesa  abbia  avanzato  motivata  e
tempestiva richiesta, salva la possibilita' di  delegare  la  polizia
giudiziaria  con  decreto  motivato.  L'audizione  non  puo'   essere
delegata  quando  si  procede  per  il  delitto  aggravato   di   cui
all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale)). 
  1-quater. Alla persona chiamata a rendere  informazioni  e'  sempre
dato avviso che, salva la contingente indisponibilita'  di  strumenti
di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di  ottenere,  ove
ne faccia richiesta, che  le  dichiarazioni  rese  siano  documentate
mediante riproduzione fonografica.