Art. 362.
Assunzione di informazioni
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle
persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono
essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte
date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198,
199, 200, 201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351,
comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni
da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia
o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve
assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche
maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni
caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in
occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia
contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata
piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta
necessita' per le indagini.
1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575
del codice penale, nella forma ((tentata, aggravato ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma,
numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto
previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma
tentata, nonche')) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 572, ((593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto
comma,)) 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ((,
612-bis e 612-ter)) del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e
583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ((577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma)), del medesimo
codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona
offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il
termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo
che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni
diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse
della persona offesa. ((Il pubblico ministero provvede personalmente
all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e
tempestiva richiesta, salva la possibilita' di delegare la polizia
giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non puo' essere
delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui
all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale)).
1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni e' sempre
dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti
di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove
ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate
mediante riproduzione fonografica.