(Codice Penale-art. 582)
                              Art. 582. 
 
                         (Lesione personale) 
 
  Chiunque cagiona ad  alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente,  e'  punito,  a  querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna  delle  circostanze
aggravanti  previste  negli  articoli  ((...))  583  ((,  583-quater,
secondo comma,  primo  periodo,))  e  585,  ad  eccezione  di  quelle
indicate  nel  primo  comma,  numero  1),   e   nel   secondo   comma
dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se  la  malattia  ha
una durata superiore a venti  giorni  quando  il  fatto  e'  commesso
contro persona incapace, per eta' o per infermita'. 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera g)) che e' concessa amnistia  "per  il  reato  di  lesioni
personali volontarie lievissime previsto  dall'art.  582,  capoverso,
del Codice penale, aggravato ai sensi  dell'art.  585,  in  relazione
all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa  amnistia  "per  il  delitto  di  lesioni
personali  lievissime,  preveduto  dall'articolo  582  capoverso  del
Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo
articolo 577 capoverso dello stesso Codice". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia  di  cui
sopra ha efficacia per i reati commessi fino  a  tutto  il  giorno  8
dicembre 1962. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che "E' concessa  amnistia,  salvo  quanto  previsto  dal
presente decreto per i reati in materia tributaria: 
  [...] c) per il delitto di lesioni  personali  lievissime  previsto
dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il  fatto  e'  commesso
contro il coniuge, il fratello o la sorella,  il  padre  o  la  madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966.