(Codice Penale-art. 61)
                              Art. 61. 
 
                   (Circostanze aggravanti comuni) 
 
  Aggravano il reato, quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
 
  1° l'avere agito per motivi abietti o futili; 
 
  2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne  un  altro,
ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o  il
profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato; 
 
  3° l'avere, nei delitti colposi,  agito  nonostante  la  previsione
dell'evento; 
 
  4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le
persone; 
 
  5) l'avere profittato di  circostanze  di  tempo,  di  luogo  o  di
persona,  anche  in  riferimento  all'eta',  tali  da  ostacolare  la
pubblica o privata difesa; 
 
  6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in  cui
si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un
ordine di arresto o di cattura o  di  carcerazione,  spedito  per  un
precedente reato; 
 
  7° l'avere, nei  delitti  contro  il  patrimonio,  o  che  comunque
offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi  di
lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno  patrimoniale
di rilevante gravita'; 
 
  8° l'avere aggravato o tentato  di  aggravare  le  conseguenze  del
delitto commesso; 
 
  9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio,
ovvero alla qualita' di ministro di un culto; 
 
  10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico  ufficiale  o  una
persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio,  o  rivestita  della
qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso  nello
Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di  uno  Stato
estero, nell'atto o a causa dell'adempimento  delle  funzioni  o  del
servizio; 
 
  11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni
domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di  prestazione
d'opera, di coabitazione, o di ospitalita'. 
 
  11-bis. l'avere il colpevole commesso  il  fatto  mentre  si  trova
illegalmente sul territorio nazionale.(217) (223) 
 
  11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un
soggetto  minore  all'interno  o  nelle  adiacenze  di  istituti   di
istruzione o di formazione. 
 
  11-quater. l'avere il colpevole commesso  un  delitto  non  colposo
durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa  alla
detenzione in carcere. 
 
  11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi  contro  la  vita  e
l'incolumita' individuale e contro la liberta' personale, commesso il
fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero  in
danno di persona in stato di gravidanza. 
 
  11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il  fatto  in
danno di persone  ricoverate  presso  strutture  sanitarie  o  presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, ovvero presso strutture socio-educative. 
 
  11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi
in cui si svolgono dette manifestazioni. 
 
  ((11-octies) l'avere agito, nei delitti  commessi  con  violenza  o
minaccia,  in  danno  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e
socio-sanitarie nonche' di chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di
cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di
dette professioni, a causa o nell'esercizio  di  tali  professioni  o
attivita')). 
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AGGIORNAMENTO (217) 
  La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis),  del  codice
penale si intende riferita ai cittadini  di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi". 
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AGGIORNAMENTO (223) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in
G.U. 1a  s.s.  14/7/2010,  n.  28),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice penale.