Art. 444. 
                Applicazione della pena su richiesta 
 
  1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere  al  giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una ((pena))
sostitutiva o di una pena pecuniaria,  diminuita  fino  a  un  terzo,
ovvero di una  pena  detentiva  quando  questa,  tenuto  conto  delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni  soli
o congiunti a pena pecuniaria. ((L'imputato e il  pubblico  ministero
possono altresi'  chiedere  al  giudice  di  non  applicare  le  pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,  salvo  quanto
previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o
di ordinarla  con  riferimento  a  specifici  beni  o  a  un  importo
determinato.)) 
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i  procedimenti
per i delitti di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  i
procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
primo, secondo, terzo e  quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'  609-bis,  609-ter,
609-quater e 609-octies del  codice  penale,  nonche'  quelli  contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99,  quarto  comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. 
  1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli  314,
317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e  322-bis  del  codice  penale,
l'ammissibilita' della richiesta di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 
  2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha  formulato  la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell'articolo 129,  il  giudice,  sulla  base  degli  atti,  se
ritiene   corrette   la   qualificazione   giuridica    del    fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate  dalle
parti,  ((le  determinazioni  in  merito  alla  confisca,))   nonche'
((congrue le pene indicate,)), ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle  parti.
Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice  non  decide  sulla
relativa domanda; l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al  pagamento
delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano  giusti
motivi per la compensazione totale o  parziale.  Non  si  applica  la
disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si  applica   l'articolo
537-bis. 
  3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,  puo'   subordinarne
l'efficacia alla concessione  della  sospensione  condizionale  della
pena. In questo caso  il  giudice,  se  ritiene  che  la  sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
  3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli  314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  primo  comma,  320,
321, 322,  322-bis  e  346-bis  del  codice  penale,  la  parte,  nel
formulare la richiesta, puo' subordinarne  l'efficacia  all'esenzione
dalle pene  accessorie  previste  dall'articolo  317-bis  del  codice
penale  ovvero  all'estensione  degli   effetti   della   sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice,
se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione
della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta  la
richiesta. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n.
313  (in  G.U.  1°a  s.s.   04/07/1990,   n.   27),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444,  secondo  comma,  del
codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede  che,
ai fini  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  27,  terzo  comma,  della
Costituzione, il giudice possa  valutare  la  congruita'  della  pena
indicata  dalle  parti,  rigettando  la  richiesta  in   ipotesi   di
sfavorevole valutazione". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26  settembre  -  12  ottobre
1990, n. 443 (in G.U. 1a  s.s.  17/10/1990,  n.  41),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444,   secondo   comma,
secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui
non prevede che il giudice condanni  l'imputato  al  pagamento  delle
spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga  di
disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale".