Articolo 183 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
    a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 
    b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto; 
    b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto  non  contemplato  dalla
lettera b); 
    b-ter) "rifiuti urbani": 
      1.  i  rifiuti  domestici   indifferenziati   e   da   raccolta
differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,   metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
 
      2.i  rifiuti  indifferenziati  e  da   raccolta   differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater  prodotti  dalle
attivita' riportate nell'allegato L-quinquies; 
      3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e  dallo
svuotamento dei cestini portarifiuti; 
      4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza,  giacenti  sulle
strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sulle
rive dei corsi d'acqua; 
      5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie,
sfalci d'erba e potature di  alberi,  nonche'  i  rifiuti  risultanti
dalla pulizia dei mercati; 
      6.i rifiuti provenienti  da  aree  cimiteriali,  esumazioni  ed
estumulazioni, nonche' gli altri  rifiuti  provenienti  da  attivita'
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137) 
    b-quater)  "rifiuti  da  costruzione  e  demolizione"  i  rifiuti
prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione; 
    b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera
b-ter)  rileva  ai  fini  degli  obiettivi  di  preparazione  per  il
riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e
non pregiudica la ripartizione delle responsabilita'  in  materia  di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
    b-sexies)  i  rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti   della
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca,  delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento
delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,  i  veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; 
    c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandi
idraulici; 
    d) "rifiuti  organici":  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici,
ristoranti,  uffici,  attivita'  all'ingrosso,  mense,   servizi   di
ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  equiparabili
prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; 
    d-bis)  "rifiuti  alimentari":  tutti   gli   alimenti   di   cui
all'articolo 2  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; 
    e) "autocompostaggio": compostaggio  degli  scarti  organici  dei
propri  rifiuti  urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche  e   non
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 
    f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita'  produce
rifiuti e il soggetto al quale sia  giuridicamente  riferibile  detta
produzione (produttore iniziale) o chiunque  effettui  operazioni  di
pretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hanno
modificato la natura  o  la  composizione  di  detti  rifiuti  (nuovo
produttore); (106) 
    g):  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi,
tratti, venda o importi prodotti; 
    g-bis) "regime di  responsabilita'  estesa  del  produttore":  le
misure volte ad assicurare che ai produttori di  prodotti  spetti  la
responsabilita'  finanziaria  o  la  responsabilita'  finanziaria   e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in  cui  il
prodotto diventa un rifiuto; 
    h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  o
giuridica che ne e' in possesso; 
    i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  dei
rifiuti; 
    l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; 
    m) "prevenzione": misure adottate  prima  che  una  sostanza,  un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 
      1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana; 
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 
    n)  "gestione  dei  rifiuti":  la  raccolta,  il  trasporto,   il
recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi
la supervisione di tali operazioni e gli interventi  successivi  alla
chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono  attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni  di  prelievo,  raggruppamento,
selezione  e  deposito  preliminari  alla  raccolta  di  materiali  o
sostanze naturali derivanti da eventi  atmosferici  o  meteorici  ((o
vulcanici)), ivi incluse mareggiate e piene, anche ove  frammisti  ad
altri materiali di origine antropica effettuate,  nel  tempo  tecnico
strettamente necessario, presso il  medesimo  sito  nel  quale  detti
eventi li hanno depositati; 
    o) "raccolta": il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernita
preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa  la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del
loro trasporto in un impianto di trattamento; 
    p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un  flusso  di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
    q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,
pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 
    r)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; 
    s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; 
    t) "recupero": qualsiasi operazione il cui  principale  risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendo
altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale
funzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.; 
    t-bis) "recupero di materia": qualsiasi  operazione  di  recupero
diversa dal recupero di energia  e  dal  ritrattamento  per  ottenere
materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre
energia.  Esso  comprende,  tra  l'altro  la  preparazione   per   il
riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; 
    u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze
da utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  di
energia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento; 
    u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione  di  recupero  in  cui
rifiuti non pericolosi idonei  ai  sensi  della  normativa  UNI  sono
utilizzati a  fini  di  ripristino  in  aree  escavate  o  per  scopi
ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il
riempimento devono sostituire  i  materiali  che  non  sono  rifiuti,
essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini; 
    v)  "rigenerazione  degli  oli  usati"  qualsiasi  operazione  di
riciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  una
raffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   la
separazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degli
additivi contenuti in tali oli; 
    z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  di
sostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presente
decreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   di
smaltimento; 
    aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesima
parte quarta; 
    bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento
dei rifiuti ai fini del trasporto degli  stessi  in  un  impianto  di
recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta  ai  sensi
dell'articolo 185-bis; 
    cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il  combustibile
solido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  di
classificazione e di specificazione individuate delle norme  tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
    dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto  dal  trattamento
biologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  di
qualita'; 
    ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da  processi
integrati  di  digestione  anaerobica  e  compostaggio,  dei  rifiuti
organici raccolti separatamente,  di  altri  materiali  organici  non
qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a  matrice
organica che rispetti i  requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti  e  di  compostaggio
sul luogo di produzione; 
    ff) "digestato da rifiuti": prodotto  ottenuto  dalla  digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera b); 
    hh) "scarichi idrici": le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
    ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
    ll)  "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il   complesso   delle
attivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  come
definita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
rifiuti; 
    mm) "centro di raccolta": area  presidiata  ed  allestita,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   per
l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  del
presente decreto; 
    oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ; 
    pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai
titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla
normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni
imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro
articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una
convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i
responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve
seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo
produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto
accordo o della predetta convenzione; 
    qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; 
    qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio  effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 
    qq-ter)  "compostaggio":  trattamento   biologico   aerobico   di
degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato  alla  produzione   di
compost dai rifiuti  organici  differenziati  alla  fonte,  da  altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, da  sottoprodotti  e
da  altri  rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla  disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle  disposizioni  della
parte quarta del presente  decreto  relative  alla  disciplina  delle
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione. 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U.  1a  s.s.  3/2/2010  n.  5)  ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  183,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  nel
testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20,  del
decreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4  (Ulteriori  disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante
norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede:  "rientrano
altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle  disposizioni  di  cui
alla parte quarta del presente decreto le ceneri di  pirite,  polveri
di ossido di ferro, provenienti  dal  processo  di  arrostimento  del
minerale noto come pirite o solfuro di ferro  per  la  produzione  di
acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti  di
produzione dismessi, aree industriali e non, anche  se  sottoposte  a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"". 
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AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore  dei  materiali
il Comune di origine dei materiali  stessi,  in  deroga  all'articolo
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.  152  del
2006". 
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AGGIORNAMENTO (131) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 1)  che
"Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  consentito  fino  ad  un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi". 
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AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di
gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8  presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".