Articolo 183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto;
b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla
lettera b);
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta
differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle
attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo
svuotamento dei cestini portarifiuti;
4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie,
sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti
dalla pulizia dei mercati;
6.i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita'
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti
prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera
b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e
non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento
delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi
idraulici;
d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
ristoranti, uffici, attivita' all'ingrosso, mense, servizi di
ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili
prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei
propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita' produce
rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta
produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore); (106)
g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi,
tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le
misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la
responsabilita' finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il
prodotto diventa un rifiuto;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei
rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il
recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi
la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla
chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento,
selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o
sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici ((o
vulcanici)), ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad
altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti
eventi li hanno depositati;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del
loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo,
pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.;
t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero
diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere
materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre
energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze
da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui
rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono
utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi
ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il
riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti,
essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di
riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una
raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli
additivi contenuti in tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di
sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente
decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di
smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima
parte quarta;
bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento
dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di
recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi
dell'articolo 185-bis;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile
solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di
classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento
biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi
integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti
organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice
organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio
sul luogo di produzione;
ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo
268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle
attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come
definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del
presente decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai
titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla
normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro
articolazioni territoriali, oppure sulla base di una
convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i
responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto
accordo o della predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio effettuato
collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di
degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di
compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e
da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della
parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.
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AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U. 1a s.s. 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel
testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: "rientrano
altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui
alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri
di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del
minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di
acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di
produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"".
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n.
45, ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali
il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del
2006".
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AGGIORNAMENTO (131)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 1) che
"Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi".
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".