Articolo 185 
              (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 
 
  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta  del
presente decreto: 
    a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
    b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di
siti contaminati; (58) 
    c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione,  ove  sia  certo  che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  e
nello stesso sito in cui e' stato  escavato,  le  ceneri  vulcaniche,
laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno  di
cicli produttivi, mediante processi  o  metodi  che  non  danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana; (58) 
    d) i rifiuti radioattivi; 
    e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei  rifiuti  da
"articoli pirotecnici",  intendendosi  ((tali))  i  rifiuti  prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi  specie  e  gli  articoli
pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita',  che
siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere  impiegati  per
il loro fine originario; 
    f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
del presente  articolo,  la  paglia  e  altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso quali, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito  delle
buone  pratiche   colturali,   utilizzati   in   agricoltura,   nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale  biomassa,  anche
al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con  cessione  a  terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono
in pericolo la salute umana, nonche' ((...)) la posidonia spiaggiata,
laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a  fini
agronomici o in sostituzione di materie prime  all'interno  di  cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta  del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni  normative
comunitarie,  ivi  incluse   le   rispettive   norme   nazionali   di
recepimento: 
    a) le acque di scarico; 
    b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.  1774/2002,  eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in  discarica  o
all'utilizzo  in  un  impianto  di  produzione   di   biogas   o   di
compostaggio; 
    c)  le  carcasse  di  animali  morti  per  cause  diverse   dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; 
    d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  117;
(137) 
    d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie  prime
per mangimi di cui all'articolo  3,  paragrafo  2,  lettera  g),  del
regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che non sono  costituite  ne'  contengono  sottoprodotti  di  origine
animale. 
  3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle  normative  comunitarie
specifiche, sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini  della
gestione delle acque e dei  corsi  d'acqua  o  della  prevenzione  di
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita'
o ripristino dei suoli  se  e'  provato  che  i  sedimenti  non  sono
pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del
3 maggio 2000, e successive modificazioni. 
  4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale  allo  stato
naturale, utilizzati in siti diversi da  quelli  in  cui  sono  stati
escavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell'ordine,   degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58) 
  4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono
gestiti ai sensi del decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  34,
comma 2, del ((decreto legislativo)) 29 luglio 2015, n.  123,  e,  in
virtu' della persistente capacita'  esplodente,  nel  rispetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  pubblica  sicurezza  per   le
attivita' di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di
trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di  materiali
esplosivi;  il  trattamento  e  recupero  o/e  distruzione   mediante
incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza. 
  4-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  di
tutela  ambientale  secondo   le   migliori   tecniche   disponibili,
ottimizzando il recupero dei  rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici  di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva,  alla  gestione  dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi  sul  mercato  nazionale,
secondo i criteri direttivi di  cui  all'articolo  237  del  presente
decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  1)  che
"Ferma restando la  disciplina  in  materia  di  bonifica  dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  "suolo"  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  medesimo  decreto
legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 1, comma
13, lettera b)) che al comma 2, lettera d) del presente articolo,  il
segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;».