Articolo 190 
          (( (Registro cronologico di carico e scarico). )) 
 
  ((1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta
e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di  rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di
recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi
riconosciuti,  istituiti  per  il  recupero   e   riciclaggio   degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e
gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g),  ha  l'obbligo  di
tenere un registro cronologico di  carico  e  scarico,  in  cui  sono
indicati per ogni tipologia di  rifiuto  la  quantita'  prodotta,  la
natura e l'origine di tali rifiuti e  la  quantita'  dei  prodotti  e
materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di  recupero  nonche',
laddove previsto, gli estremi del formulario  di  identificazione  di
cui all'articolo 193. 
  2. Il modello di  registro  cronologico  di  carico  e  scarico  e'
disciplinato con il decreto di cui  all'articolo  188-bis,  comma  1.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto  decreto  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  148,  nonche'  le  disposizioni
relative alla numerazione e vidimazione dei registri da  parte  delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le
modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. 
  3. Le annotazioni di cui al comma  1,  da  riportare  nel  registro
cronologico, sono effettuate: 
    a)  per  i  produttori  iniziali,  almeno  entro   dieci   giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; 
    b) per i soggetti che effettuano  la  raccolta  e  il  trasporto,
almeno entro dieci giorni  lavorativi  dalla  data  di  consegna  dei
rifiuti all'impianto di destino; 
    c) per i commercianti, gli  intermediari  e  i  consorzi,  almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla  data  di  consegna  dei  rifiuti
all'impianto di destino; 
    d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero  e  di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in  carico  dei
rifiuti. 
  4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli  221,  comma
3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono  adempiere
all'obbligo di cui al comma 1  tramite  i  documenti  contabili,  con
analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative. 
  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all'articolo
212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le  imprese
e  gli  enti  produttori  iniziali  che  non  hanno  piu'  di   dieci
dipendenti. 
  6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice
civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i  soggetti
esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO  96.02.01,
96.02.02, 96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,
compresi quelli  aventi  codice  EER  18.01.03*,  relativi  ad  aghi,
siringhe e  oggetti  taglienti  usati  ed  i  produttori  di  rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando
obbligati alla tenuta del registro ai  sensi  del  comma  1,  possono
adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita': 
    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario
di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto  dei  rifiuti  o   dei   documenti   sostitutivi   previsti
dall'articolo 193; 
    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede  alla  raccolta  di
detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui
all'articolo 183. Tale  modalita'  e'  valida  anche  ai  fini  della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189. 
  7. I soggetti la cui produzione annua  di  rifiuti  non  eccede  le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri  di
carico  e  scarico  dei  rifiuti,  possono   adempiere   tramite   le
organizzazioni di categoria interessate o loro  societa'  di  servizi
che provvedono ad annotare i dati  con  cadenza  mensile,  mantenendo
presso la sede operativa  dell'impresa  copia  delle  annotazioni  o,
comunque, rendendola tempestivamente disponibile su  richiesta  degli
organi di controllo. 
  8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti  da  rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei
registri IVA di acquisto e di  vendita  secondo  le  procedure  e  le
modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 
  9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi  del  presente  articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi  la
registrazione del carico  e  dello  scarico  puo'  essere  effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal  centro
di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun  codice  dell'elenco
dei rifiuti. 
  10. I  registri  sono  tenuti,  o  resi  accessibili,  presso  ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e  di  smaltimento
di rifiuti,  ovvero  per  le  imprese  che  effettuano  attivita'  di
raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari,  presso
la sede operativa. I registri,  integrati  con  i  formulari  di  cui
all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti,  sono  conservati
per  tre  anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione.  I  registri
relativi alle operazioni di  smaltimento  dei  rifiuti  in  discarica
devono  essere  conservati  a  tempo   indeterminato   e   consegnati
all'autorita'  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  alla  chiusura
dell'impianto. I registri  relativi  agli  impianti  dismessi  o  non
presidiati possono essere tenuti presso la sede legale  del  soggetto
che gestisce l'impianto. 
  11. I registri relativi ai  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  di
manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel  luogo
di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo.
Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione  di  impianti  e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i  registri
possono essere tenuti presso le sedi di  coordinamento  organizzativo
del  gestore,  o  altro  centro  equivalente,  previa   comunicazione
all'ARPA territorialmente competente ovvero al  Registro  elettronico
nazionale di cui all'articolo 188-bis. 
  12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai
fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189. 
  13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque  momento  all'autorita'  di   controllo   che   ne   faccia
richiesta.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
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AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dalla  L.  27  dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla
data  del  subentro  nella  gestione  del  servizio  da   parte   del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018,  al  fine  di  consentire  la
tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico  e  scarico  e
dei formulari di  accompagnamento  dei  rifiuti  trasportati  nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
3-ter)  che  "Dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  termine  di  piena
operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato  con
il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita'  dei  rifiuti  e'
garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,  189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo
previgente  alle  modifiche  apportate  dal  decreto  legislativo   3
dicembre  2010,  n.  205,  anche  mediante  le   modalita'   di   cui
all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006".