Art. 188. 
  Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 
  1. Per la circolazione e la sosta dei  veicoli  al  servizio  delle
persone invalide gli enti proprietari della  strada  sono  tenuti  ad
allestire e mantenere  apposite  strutture,  nonche'  la  segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento. 
  2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture  di  cui  al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi
e con limiti determinati dal regolamento  e  con  le  formalita'  nel
medesimo indicate. 
  3. I veicoli al servizio di persone invalide  autorizzate  a  norma
del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto  dei  limiti  di
tempo  se  lasciati  in  sosta  nelle  aree  di  parcheggio  a  tempo
determinato. 
  ((3-bis.  Ai  veicoli  al  servizio  di  persone  con  disabilita',
titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381,  comma
2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di
sosta o parcheggio a pagamento, qualora  risultino  gia'  occupati  o
indisponibili gli stalli a loro riservati)).((167)) 
  4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui  al  comma  1,  senza
avere l'autorizzazione  prescritta  dal  comma  2  o  ne  faccia  uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 168 ad euro 672. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (145) (163) 
  5. Chiunque usa delle strutture di cui al  comma  1,  pur  avendone
diritto, ma  non  osservando  le  condizioni  ed  i  limiti  indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  87  ad  euro  344.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (167) 
  Il D.L. 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1-ter) che "Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto  dal
comma 1, lettera f), numero 01), del presente articolo, si applica  a
decorrere   dal   1°   gennaio   2022.   Nell'eventualita'   in   cui
dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate  per
il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente,  gli
enti stessi provvedono a rivedere  le  tariffe  per  la  sosta  o  il
parcheggio nelle aree a pagamento,  al  solo  ed  esclusivo  fine  di
compensare le predette minori entrate".