Art. 266. 
                      Limiti di ammissibilita' 
  1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e
di altre forme di telecomunicazione e'  consentita  nei  procedimenti
relativi ai seguenti reati: 
    a)  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'  prevista  la   pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4; 
    b) delitti contro la pubblica  amministrazione  per  i  quali  e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque
anni determinata a norma dell'articolo 4; 
    c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; 
    e) delitti di contrabbando; 
    f)  reati  di  ingiuria,  minaccia,  usura,   abusiva   attivita'
finanziaria abuso di  informazioni  privilegiate,  manipolazioni  del
mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono. 
    f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo  comma,  del
codice penale, anche se relativi al  materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1  del  medesimo  codice,  nonche'  dall'art.
609-undecies; 
    f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,  515,  516,
517-quater e 633, secondo comma, del codice penale; 
    f-quater)  delitto  previsto  dall'articolo  612-bis  del  codice
penale. 
    f-quinquies)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo. (270)((275)) 
  2.  Negli  stessi   casi   e'   consentita   l'intercettazione   di
comunicazioni tra presenti , che puo' essere eseguita anche  mediante
l'inserimento  di  un  captatore  informatico   su   un   dispositivo
elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei  luoghi
indicati dall'articolo 614 del codice  penale,  l'intercettazione  e'
consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi  si  stia
svolgendo l'attivita' criminosa. (253) (260) (263) (267) ((275)) 
  2-bis. L'intercettazione di  comunicazioni  tra  presenti  mediante
inserimento  di  captatore  informatico  su  dispositivo  elettronico
portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione  delle
ragioni che ne giustificano  l'utilizzo  anche  nei  luoghi  indicati
dall'articolo 614 del codice  penale,  per  i  delitti  dei  pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la  pubblica
amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione  non
inferiore  nel  massimo  a   cinque   anni,   determinata   a   norma
dell'articolo 4. (253) (260) (263) (267) (270) ((275)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (267) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  14
giugno 2019, n. 53, ha disposto (con  l'art.  9,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 dicembre 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (270) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  161,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma  8)
che  "Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai
procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020". 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 161,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art.  9,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4,  5  e  7  si  applicano  ai
procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (275) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2020, n. 28 ha disposto  (con  l'art.  9,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4,  5  e  7  si  applicano  ai
procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020". 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  161,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L.  30  aprile
2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni
del presente articolo si applicano ai  procedimenti  penali  iscritti
successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di
cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".