Art. 139.
(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita').
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di
veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le
misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto
percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del
relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a
partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari a 795,91 euro;(44) (50) ((55))
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un
importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.(44) (50) ((55))
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica
un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con
riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente
riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza
psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento
del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al
comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai
sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno
non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a),
per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 31 maggio 2006, (in G.U. 6/6/2006, n. 129), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2006, gli
importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti:
seicentottantotto euro e ventotto centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui
alla lettera a);
quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera
b).
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 12 giugno 2007, (in G.U. 20/06/2007, n. 141), ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile
2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:
seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera
b)".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 19 giugno 2009, (in G.U. 9/7/2009, n. 157), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2009, gli
importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui
alla lettera a);
quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 27 maggio 2010, (in G.U. 15/06/2010, n. 137), ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile
2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui
alla lettera a);
quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera
b).
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AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 17 giugno 2011, (in G.U. 27/06/2011, n. 147), ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile
2011, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice
delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il
decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati nelle seguenti
misure:
settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)."
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 32, comma 3-quater)
che "Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui
all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti
visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il Decreto 15 giugno 2012, (in G.U. 28/06/2012, n. 149), ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile
2012, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 17 giugno 2011, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- settecentottantatre euro e trentatre centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita'
di cui alla lettera a);
- quarantacinque euro e settanta centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il Decreto 6 giugno 2013, (in G.U. 14/06/2013, n. 138), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2013, gli
importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera
b)".
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AGGIORNAMENTO (33)
Il Decreto 20 giugno 2014, (G.U. 4/7/2014, n. 153), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2014, gli
importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (35)
Il Decreto 25 giugno 2015, (in G.U. 15/07/2015, n. 162), ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile
2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (39)
Il Decreto 19 luglio 2016 (in G.U. 13/08/2016, n. 189) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2016, gli
importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera
b)."
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AGGIORNAMENTO (44)
Il Decreto 17 luglio 2017 (in G.U. 23/08/2017, n. 196) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2017, gli
importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure:
ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui
alla lettera a);
quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il Decreto 9 gennaio 2019 (in G.U. 04/02/2019, n. 29) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2018, gli
importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:
ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui
alla lettera a);
quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il Decreto 22 luglio 2019 (in G.U. 13/08/2019, n. 189) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2019, gli
importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:
ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".