Art. 139. 
 
       (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). 
 
  1. Il  risarcimento  del  danno  biologico  per  lesioni  di  lieve
entita', derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  di
veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri  e  le
misure seguenti: 
    a) a titolo di danno biologico permanente,  e'  liquidato  per  i
postumi da lesioni pari  o  inferiori  al  9  per  cento  un  importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni  punto
percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base
all'applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita'  del
relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma  6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento  per  ogni  anno  di  eta'  a
partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del  primo  punto  e'
pari a 795,91 euro;(44) (50) ((55)) 
    b) a titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e'  liquidato  un
importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la  liquidazione
avviene in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.(44) (50) ((55)) 
  2. Ai fini di cui al comma 1, per danno  biologico  si  intende  la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre  reddito.  In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di
accertamento  clinico  strumentale  obiettivo,  ovvero  visivo,   con
riferimento  alle  lesioni,  quali   le   cicatrici,   oggettivamente
riscontrabili senza l'ausilio  di  strumentazioni,  non  possono  dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una  sofferenza
psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del  risarcimento
del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui  al
comma 4, puo' essere aumentato  dal  giudice,  con  equo  e  motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento  riconosciuto  ai
sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento  del  danno
non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. 
  4.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
dello sviluppo economico, si provvede  alla  predisposizione  di  una
specifica  tabella  delle  menomazioni  dell'integrita'  psico-fisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. 
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   in   misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. 
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera  a),
per un punto percentuale di  invalidita'  pari  a  1  si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1, per  un  punto  percentuale  di
invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 31 maggio 2006, (in G.U. 6/6/2006, n. 129), ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2006, gli
importi  indicati  nel  comma  1  dell'art.  139  del  Codice   delle
assicurazioni private  e  determinati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti: 
  seicentottantotto euro e ventotto  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  di  cui
alla lettera a); 
  quaranta euro e sedici  centesimi  per  quanto  riguarda  l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b). 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto 12  giugno  2007,  (in  G.U.  20/06/2007,  n.  141),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di  aprile
2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private  e  determinati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  seicentonovantasette  euro  e  novantadue  centesimi   per   quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b)". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il Decreto 19 giugno 2009, (in G.U. 9/7/2009, n. 157), ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2009, gli
importi  indicati  nel  comma  1  dell'art.  139  del  Codice   delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentoventotto euro e  sedici  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  di  cui
alla lettera a); 
  quarantadue  euro  e  quarantotto  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 27  maggio  2010,  (in  G.U.  15/06/2010,  n.  137),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di  aprile
2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  di  cui
alla lettera a); 
  quarantatre euro e sedici centesimi per quanto  riguarda  l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b). 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il Decreto 17  giugno  2011,  (in  G.U.  27/06/2011,  n.  147),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di  aprile
2011, gli importi indicati nel comma  1,  dell'art.  139  del  codice
delle assicurazioni  private  e  rideterminati,  da  ultimo,  con  il
decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati  nelle  seguenti
misure: 
  settecentocinquantanove  euro  e  quattro  centesimi   per   quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantaquattro euro  e  ventotto  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)." 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 32,  comma  3-quater)
che "Il danno alla persona  per  lesioni  di  lieve  entita'  di  cui
all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale  da  cui  risulti
visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione." 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il Decreto 15  giugno  2012,  (in  G.U.  28/06/2012,  n.  149),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di  aprile
2012, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 17 giugno 2011, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  -  settecentottantatre  euro  e  trentatre  centesimi  per   quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di  invalidita'
di cui alla lettera a); 
  - quarantacinque euro e  settanta  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il Decreto 6 giugno 2013, (in G.U. 14/06/2013, n. 138), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2013, gli
importi  indicati  nel  comma  1  dell'art.  139  del  Codice   delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentonovantuno  euro  e  novantacinque  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantasei euro e venti centesimi per  quanto  riguarda  l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b)". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il Decreto 20 giugno 2014, (G.U. 4/7/2014,  n.  153),  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2014, gli
importi  indicati  nel  comma  1  dell'art.  139  del  Codice   delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentonovantacinque  euro  e  novantuno  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantasei  euro  e  quarantatre  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il Decreto 25  giugno  2015,  (in  G.U.  15/07/2015,  n.  162),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di  aprile
2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentonovantatre  euro  e  cinquantadue  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantasei  euro  e  ventinove  centesimi  per   quanto   riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il Decreto 19 luglio 2016 (in G.U. 13/08/2016, n. 189) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2016, gli
importi  indicati  nel  comma  1  dell'art.  139  del  Codice   delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentonovanta  euro  e  trentacinque  centesimi,   per   quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto  riguarda  l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b)." 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il Decreto 17 luglio 2017 (in G.U. 23/08/2017, n. 196) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2017, gli
importi  indicati  nel  comma  1  dell'art.  139  del  Codice   delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  ottocentotre euro e settantanove  centesimi,  per  quanto  riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  di  cui
alla lettera a); 
  quarantasei  euro  e  ottantotto  centesimi,  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il Decreto 9 gennaio 2019 (in G.U. 04/02/2019, n. 29)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2018, gli
importi  indicati  nel  comma  1  dell'art.  139  del  Codice   delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  ottocentosette  euro  e  zerouno  centesimi,  per  quanto  riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  di  cui
alla lettera a); 
  quarantasette euro  e  zerosette  centesimi,  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  Il Decreto 22 luglio 2019 (in G.U. 13/08/2019, n. 189) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2019, gli
importi  indicati  nel  comma  1,  dell'art.  139  del  Codice  delle
assicurazioni private e rideterminati,  da  ultimo,  con  il  decreto
ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  ottocentoquattordici  euro  e  ventisette  centesimi,  per   quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantasette euro e quarantanove centesimi,  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b)".