Art. 213 
(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della  confisca
                          amministrativa). 
 
  1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la  sanzione
accessoria della confisca amministrativa,  l'organo  di  polizia  che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della  violazione  facendone  menzione  nel  verbale  di
contestazione della violazione. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in  caso  di
sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato  in
solido, e' sempre nominato custode con  l'obbligo  di  depositare  il
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a
proprie spese, in un  luogo  non  sottoposto  a  pubblico  passaggio,
provvedendo  al  trasporto  in  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione stradale. Il documento  di  circolazione  e'  trattenuto
presso l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di  polizia  che  ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel  regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5,  qualora  il  soggetto  che  ha
eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le  spese  di
custodia sono anticipate  dall'amministrazione  di  appartenenza.  La
liquidazione  delle  somme  dovute  alla  depositeria   spetta   alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto  definitivo  il
provvedimento di  confisca,  la  liquidazione  degli  importi  spetta
all'Agenzia del demanio, a decorrere  dalla  data  di  ricezione  del
provvedimento adottato dal prefetto. 
  4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti  i  casi  in
cui questo sia stato adoperato per commettere un  reato,  diverso  da
quelli previsti nel presente codice,  sia  che  il  reato  sia  stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso  da
un conducente minorenne. 
  5. All'autore della  violazione  o  ad  uno  dei  soggetti  con  il
medesimo solidalmente obbligati  che  rifiutino  ovvero  omettano  di
trasportare o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi  ne
fa le veci o a persona  maggiorenne  appositamente  delegata,  previo
pagamento delle spese di trasporto  e  custodia.  Quando  i  soggetti
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
siano comunque in grado di assumerla,  l'organo  di  polizia  dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta  menzione  nel
verbale di contestazione della violazione. Il veicolo  e'  trasferito
in proprieta' al soggetto  a  cui  e'  consegnato,  senza  oneri  per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la  custodia,
pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.  Del  deposito  del
veicolo  e'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  nel   sito
internet  istituzionale  della  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo competente; la medesima comunicazione reca altresi'  l'avviso
che, se l'avente diritto non assumera' la custodia  del  veicolo  nei
successivi cinque giorni, previo  pagamento  dei  relativi  oneri  di
recupero e custodia, il veicolo sara' alienato  anche  ai  soli  fini
della  sua  rottamazione.  La  somma  ricavata  dall'alienazione   e'
depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al
quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,  questa  ha  ad
oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma  e'
restituita all'avente diritto. Nel caso  di  veicoli  sequestrati  in
assenza dell'autore della violazione,  per  i  quali  non  sia  stato
possibile  rintracciare  contestualmente  il  proprietario  o   altro
obbligato  in  solido,  e  affidati  a  uno  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 214-bis,  il  verbale  di  contestazione,  unitamente  a
quello di sequestro recante l'avviso ad  assumerne  la  custodia,  e'
notificato senza ritardo dall'organo di polizia che  ha  eseguito  il
sequestro. Contestualmente, il medesimo organo  di  polizia  provvede
altresi' a dare comunicazione del  deposito  del  veicolo  presso  il
soggetto  di  cui  all'articolo  214-bis  mediante  pubblicazione  di
apposito  avviso  nell'albo  pretorio  del  comune  ove  e'  avvenuto
l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate  difficolta'
oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il  veicolo
risulti ancora affidato  a  uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
214-bis, la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel  trentesimo  giorno
successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di  deposito
del  veicolo  nell'albo  pretorio  del   comune   ove   e'   avvenuto
l'accertamento della violazione. (163) 
  6. Fuori dei casi indicati  al  comma  5,  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
custode del veicolo trasferisce  il  mezzo,  a  proprie  spese  e  in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi  delle  disposizioni  dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto  termine,  il  trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore  e  a  spese
del  custode,  fatta  salva  l'eventuale  denuncia  di   quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di  reato.  Le  cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal   sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di  concerto  fra  il  Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di
comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 
  7. Avverso il provvedimento di  sequestro  e'  ammesso  ricorso  al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il  sequestro  e'  confermato.  La   declaratoria   di   infondatezza
dell'accertamento si estende alla  misura  cautelare  ed  importa  il
dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati  al  comma  5,  la
restituzione  della  somma  ricavata  dall'alienazione.   Quando   ne
ricorrono  i  presupposti,  il  prefetto  dispone  la  confisca   con
l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con  distinta
ordinanza, stabilendo,  in  ogni  caso,  le  necessarie  prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto  dispone  la  confisca
del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,  della
somma ricavata.  Il  provvedimento  di  confisca  costituisce  titolo
esecutivo anche per  il  recupero  delle  spese  di  trasporto  e  di
custodia del veicolo. 
  8. Il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il
periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al  sequestro,  circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.984 a  euro  7.937.  Si  applica  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca  della  patente.  L'organo  di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.  Il  veicolo  e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario. (163) ((179)) 
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se  il  veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa. 
  10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.  per  l'annotazione  nei
propri registri. 
  10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il sequestro  del
veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti
uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile di cui al  comma
10 per l'annotazione al PRA. In caso  di  dissequestro,  il  medesimo
organo di polizia provvede alla comunicazione  per  la  cancellazione
dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA. 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (138a) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017,  n.  98,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 7 del  presente
articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017,  n.  98,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 7 del  presente
articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (179) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 novembre - 9 dicembre 2022,
n.  246  (in  G.U.  1a  s.s.  14/12/2022,  n.   50)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8, del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  come
modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla   criminalita'   organizzata),
introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132, nella parte in cui dispone  che  «Si  applica»,  anziche'  «Puo'
essere  applicata»,  la  sanzione  accessoria  della   revoca   della
patente".