Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in
conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con
l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si
applica ai delitti di genocidio.