Art. 35.
Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
(legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)
1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti
individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la
risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza
del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di
matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno
della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la
celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato
disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel
periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate
entro un mese alla Direzione ((della citta' metropolitana e dell'ente
di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) del lavoro.
5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che il
licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma
3, e' stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle
seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e'
stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza
del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei licenziamenti
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la corresponsione, a favore
della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale
di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di
recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le
dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della
retribuzione fino alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici
dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle
addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da
enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le
lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle
disposizioni legislative e regolamentari.