Art. 61.
(Consulente tecnico).
Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu'
consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra
le persone iscritte in albi speciali formati a norma del
((disposizioni di attuazione)) al presente codice.