(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 61)
                              Art. 61. 
                        (Consulente tecnico). 
 
  Quando e' necessario, il  giudice  puo'  farsi  assistere,  per  il
compimento di singoli atti o per tutto il processo,  da  uno  o  piu'
consulenti di particolare competenza tecnica. 
 
  La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta  tra
le  persone  iscritte  in  albi  speciali   formati   a   norma   del
((disposizioni di attuazione)) al presente codice.