Art. 49-septies. 
                      (( (Scuole nautiche ). )) 
 
  ((1. Le scuole per l'educazione marinaresca,  la  formazione  e  la
preparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche sono  denominate  scuole  nautiche.  L'attivita'  di
scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio
di imprese. 
  2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e
tecnica delle province, delle citta' metropolitane e  delle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  nelle  quali  e'  ubicata  la  sede
principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112.
Le  province,  le  citta'  metropolitane  e  le   province   autonome
dispongono   l'esecuzione   di   idonei   controlli    sull'esercizio
dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti
prescritti con cadenza almeno triennale e comunque  a  seguito  della
ricezione di  notizie  circostanziate  circa  l'irregolare  esercizio
dell'attivita'. 
  3. La segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)  per
l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello
sportello unico per le attivita' produttive di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla  provincia
o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente  per
territorio di ubicazione della sede principale da persone  fisiche  o
giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi
per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per  ciascuna  deve
essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad  eccezione
della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata  per  la  sola
sede centrale. Per il personale della scuola,  vale  quanto  previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297. 
  4. La SCIA per  l'esercizio  di  una  scuola  nautica  puo'  essere
presentata da soggetti che: 
    a) hanno compiuto gli anni ventuno; 
    b) sono in  possesso  di  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane; 
    c) se cittadini stranieri, sono in  possesso  di  un  livello  di
competenza nella conoscenza della  lingua  italiana  pari  almeno  al
livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro  comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER).  Il  requisito
della conoscenza della lingua  italiana  si  intende  soddisfatto  se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera
b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua  italiana  come  lingua  straniera  rilasciato  da   un   ente
certificatore (CLIQ); 
    d) dispongono di adeguata capacita'  patrimoniale  o  di  polizza
fideiussoria. 
  5. Per le persone giuridiche i requisiti  prescritti  dal  comma  4
sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita'
patrimoniale o della polizza  fideiussoria,  che  e'  richiesta  alla
persona giuridica. 
  6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti
di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica  non
puo' essere presentata dai soggetti che: 
    a) sono stati dichiarati delinquenti  abituali,  professionali  o
per tendenza; 
    b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore  a
tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente  inferiori  a
tre anni, nel loro cumulo  non  sono  inferiori  a  sei  anni,  o,  a
prescindere dalla pena in concreto  irrogata,  per  uno  dei  delitti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309; 
    d) sono  stati  dichiarati  interdetti,  inabilitati  o  falliti,
ovvero hanno  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di
fallimento. 
  7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al  comma  6  si
applicano al legale rappresentante. 
  8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile
didattico in possesso dei requisiti  di  cui  ai  commi  4  e  6,  ad
eccezione della capacita' patrimoniale. Per  la  sede  principale  il
responsabile didattico puo' coincidere  con  il  titolare  o  con  il
legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi  il
responsabile didattico  e'  un  dipendente  della  scuola  nautica  o
collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o  di
capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il  medesimo
responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di  due
ulteriori sedi ubicate nel  territorio  di  una  stessa  provincia  o
citta' metropolitana o provincia autonoma. 
  9.  Gli  istituti  tecnici  del  settore   tecnologico,   indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo,  opzioni
conduzione del mezzo navale  e  di  impianti  e  apparati  marittimi,
possono presentare, per il tramite dello sportello unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,  n.  160,
alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia  autonoma
competente per territorio la  SCIA  per  l'esercizio  di  una  scuola
nautica. Gli  istituti  tecnici  che  svolgono  attivita'  di  scuola
nautica sono soggetti alla  vigilanza  amministrativa  del  Ministero
dell'istruzione. 
  10. Le scuole  nautiche  svolgono  attivita'  di  formazione  e  di
preparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'articolo
39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata  attrezzatura
tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e  degli  istruttori
di cui ai commi  da  11  a  14  del  presente  articolo  e  hanno  la
disponibilita' giuridica di  almeno  un'unita'  da  diporto  adeguata
rispetto al tipo di corsi  impartiti.  Le  dotazioni  complessive  in
personale, attrezzature e unita'  da  diporto  delle  singole  scuole
nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 
  11. Per l'effettuazione dei corsi, la  scuola  nautica  dispone  in
organico di uno o piu' insegnanti di teoria  e,  per  l'effettuazione
delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di
uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe
le funzioni possono essere svolte dal  titolare,  ovvero  dal  legale
rappresentante, ovvero dal responsabile  didattico.  Nella  SCIA  per
l'esercizio dell'attivita' di scuola  nautica  o  di  variazione  del
personale docente in organico e' indicato il personale  insegnante  e
istruttore impiegato ed  e'  comprovato  il  possesso  dei  requisiti
prescritti. 
  12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso  le
scuole  nautiche  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti   in   possesso
dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di
capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi  dello  stato
maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque  anni,  i  docenti  degli
istituti tecnici di cui al  comma  9,  i  docenti  che  hanno  svolto
attivita' di docenza presso i medesimi istituti  tecnici  per  almeno
cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu'  di  cinque
anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque  anni  la  patente
nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza  alcun
limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la  patente
nautica di categoria B. L'attivita'  di  insegnamento  teorico  delle
tecniche di base della navigazione a vela e'  svolta  dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies  del  presente
codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo  nel
rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'articolo 508
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando  di
unita' da diporto presso le scuole  nautiche  i  soggetti  che  hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con  abilitazione
almeno  pari  a  quella  che  il  candidato  aspira   a   conseguire.
L'attivita' di  istruzione  pratica  delle  tecniche  di  base  della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di
cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. 
  14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti
requisiti: 
    a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno; 
    b) sono in  possesso  di  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane; 
    c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al  comma  6,  ad
eccezione di quelli inerenti il diritto  fallimentare,  e  non  hanno
riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon
costume; 
    d) se istruttori pratici, sono  in  possesso  di  certificato  di
idoneita' psichica e fisica rilasciato dai medici  della  Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture  pubbliche
e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; 
    e) se cittadini stranieri, sono in  possesso  di  un  livello  di
competenza nella conoscenza della  lingua  italiana  pari  almeno  al
livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro  comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER).  Il  requisito
della conoscenza della lingua  italiana  si  intende  soddisfatto  se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera
b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua  italiana  come  lingua  straniera  rilasciato  da   un   ente
certificatore (CLIQ). 
  15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio,  che  gli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati  non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.  Le  spese  di
viaggio e di missione per i componenti  delle  commissioni  di  esame
sono a carico dei richiedenti. 
  16. Chiunque gestisce una  scuola  nautica  senza  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al
comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui  all'articolo
123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria
dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 
  17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole
nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da  diporto
nella disponibilita' giuridica di scuole  nautiche  in  mancanza  dei
requisiti di cui ai commi 12, 13 e  14,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  di  cui  all'articolo  123,  comma  12,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  aggiornata  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 
  18. In caso  di  esercizio  dell'attivita'  di  scuola  nautica  in
violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21,  e'
adottato  provvedimento  disciplinare  motivato  di  diffida   e   di
eventuale   sospensione   dall'esercizio   dell'attivita',    o    di
interdizione  dall'esercizio  dell'attivita'  nei  casi  e   con   le
modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21. 
  19.  La  sanzione  disciplinare  dell'interdizione   dall'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica  e'  obbligatoriamente  disposta  in
caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da  parte  del
titolare o del legale rappresentante della scuola nautica. 
  20.  Le  sanzioni  amministrative  e  disciplinari  in  materia  di
attivita' di scuola nautica sono irrogate  dalla  provincia  o  dalla
citta'  metropolitana  o  dalla  provincia  autonoma  competente  per
territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo
4, del regolamento  (UE)  2016/679,  sono  disciplinate  le  seguenti
materie, nonche' i tipi di dati trattati, le  operazioni  eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli
interessati: 
    a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; 
    b) modalita' per la presentazione della segnalazione  certificata
di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; 
    c)  requisiti  di  idoneita'  e  requisiti  minimi  di  capacita'
patrimoniale; 
    d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli
strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche  delle  unita'
da diporto nella disponibilita' giuridica  della  scuola  nautica  in
rapporto ai corsi impartiti; 
    e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico
e di istruttore pratico; 
    f) modalita' di svolgimento dell'attivita'  di  formazione  e  di
preparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti  nautiche,  ivi  compresa  la  durata  dei  corsi   e   delle
esercitazioni pratiche; 
    g) requisiti e modalita' per lo  svolgimento  degli  esami  nelle
sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche,  fermo
restando quanto previsto dal comma 15; 
    h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; 
    i) tariffario minimo; 
    l)  disciplina  delle  modalita'   di   diffida   o   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.))