(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 619)
                              Art. 619. 
                      (Forma dell'opposizione). 
 
  Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui
beni pignorati puo'  proporre  opposizione  con  ricorso  al  giudice
dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita  o  l'assegnazione
dei beni. 
 
  Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle  parti
davanti a se' e  il  termine  perentorio  per  la  notificazione  del
ricorso e del decreto. 
 
  ((Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne  da'
atto  con  ordinanza,  adottando  ogni  altra  decisione  idonea   ad
assicurare, se del  caso,  la  prosecuzione  del  processo  esecutivo
ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in  questo  caso
anche  sulle  spese;  altrimenti  il  giudice   provvede   ai   sensi
dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore)).