(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 633)
                              Art. 633. 
                   (Condizioni di ammissibilita'). 
 
  Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o  di
una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla
consegna di  una  cosa  mobile  determinata,  il  giudice  competente
pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 
    1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 
    2) se il credito riguarda onorari per  prestazioni  giudiziali  o
stragiudiziali o rimborso di spese fatte  da  avvocati,  procuratori,
cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato  la
sua opera in occasione di un processo; 
    3) se il credito riguarda onorari, diritti o  rimborsi  spettanti
ai notai a norma della loro  legge  professionale,  oppure  ad  altri
esercenti una libera professione o arte,  per  la  quale  esiste  una
tariffa legalmente approvata. 
 
  L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il  diritto  dipende
da una controprestazione o da una condizione, purche'  il  ricorrente
offra   elementi   atti   a   far   presumere   l'adempimento   della
controprestazione o lo avveramento della condizione. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231)). ((103)) 
 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "Le disposizioni del presente  decreto  non  si  applicano  ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".