(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 658)
                              Art. 658. 
               (Intimazione di sfratto per morosita'). 
 
  ((Il locatore  puo'  intimare  al  conduttore  lo  sfratto  con  le
modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato
pagamento del canone di  affitto  alle  scadenze,  e  chiedere  nello
stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti)). 
 
  Se il canone consiste in derrate, il  locatore  deve  dichiarare  a
norma dell'articolo 639 la somma che  e'  disposto  ad  accettare  in
sostituzione.